Formazione lavoratori

Formazione specifica rischio basso medio alto: differenze

La formazione specifica dura 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio e 12 per l'alto. Il livello dipende dalla divisione del codice ATECO dell'attività, non dalla percezione del settore. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, uguale per tutte e tre le classi.

In sintesi

Cosa devi sapere subito

La formazione specifica dura 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio e 12 per l'alto. Il livello dipende dalla divisione del codice ATECO dell'attività, non dalla percezione del settore. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, uguale per tutte e tre le classi.

Nota di trasparenza

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La formazione specifica dei lavoratori non è uguale per tutte le aziende: cambia in base al livello di rischio della mansione, individuato attraverso il codice ATECO dell’attività. Le classi previste sono tre — basso, medio, alto — e a ciascuna corrisponde un numero di ore diverso: più il rischio è elevato, più ore di formazione sono richieste prima che il lavoratore possa essere adibito alla mansione.

Come si stabilisce il livello di rischio

Il livello di rischio non è una valutazione soggettiva fatta dall’azienda: è collegato al codice ATECO dell’attività svolta, secondo la classificazione ATECO 2025 — in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, al posto della precedente versione ATECO 2007 – aggiornamento 2022. È a questa classificazione che fa riferimento anche l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che dal 24 maggio 2026 regola in via esclusiva la formazione dei lavoratori. Un’azienda di commercio al dettaglio, ad esempio, rientra tipicamente nel rischio basso; un’attività di produzione industriale rientra più spesso nel rischio medio o alto, a seconda del comparto specifico.

È il datore di lavoro, supportato dal documento di valutazione dei rischi (DVR) e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a individuare la classe corretta prima di scegliere il corso.

Le tre classi di rischio e le ore di formazione

Rischio basso — 4 ore

Riguarda tipicamente uffici, commercio, attività amministrative, alcuni servizi. Richiede 4 ore di formazione specifica iniziale, oltre alle 4 ore di formazione generale comuni a tutti i lavoratori. Chi lavora prevalentemente al videoterminale o al banco vendita rientra quasi sempre in questa fascia — e lo stesso vale, contro l’intuizione comune, per bar, ristoranti e strutture ricettive: i servizi di alloggio e di ristorazione sono classificati a rischio basso.

Rischio medio — 8 ore

Comprende, tra gli altri, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca, il trasporto e il magazzinaggio, la pubblica amministrazione, l’istruzione e la formazione. Richiede 8 ore di formazione specifica iniziale, per coprire i rischi aggiuntivi legati alla mansione: movimentazione manuale dei carichi, uso di attrezzature, esposizione a rumore o a sostanze in quantità limitate.

Rischio alto — 12 ore

Riguarda i settori con maggiore esposizione a infortuni e malattie professionali: edilizia, alcune lavorazioni industriali, uso di macchinari e attrezzature complesse, esposizione ad agenti chimici o cancerogeni. Richiede 12 ore di formazione specifica iniziale, il monte ore più alto tra le tre classi, e in molti casi si affianca a formazione ulteriore legata all’uso di specifiche attrezzature (carrelli elevatori, ponteggi, impianti elettrici).

L’aggiornamento è uguale per tutte le classi

A differenza della formazione iniziale, che cresce con il rischio, l’aggiornamento periodico della formazione specifica è di 6 ore ogni 5 anni per tutte e tre le classi di rischio, basso compreso.

Chi lavora in ufficio dentro un’azienda a rischio medio o alto

L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 prevede un’eccezione utile per le aziende strutturate su più reparti: i lavoratori che non hanno mai accesso, nemmeno saltuario, ai reparti produttivi possono seguire il corso da rischio basso anche se l’azienda nel suo complesso è classificata a rischio medio o alto. Non è un automatismo: resta necessario che il DVR individui esplicitamente questo gruppo di lavoratori come esposto solo al rischio basso, altrimenti la riduzione delle ore non è difendibile in caso di controllo.

Trova il rischio della tua attività con il codice ATECO

Il modo più affidabile per individuare la classe di rischio non è affidarsi alla percezione del settore, ma verificare il codice ATECO dell’attività — quello indicato sulla visura camerale o sul certificato di attribuzione della partita IVA — e confrontarlo con la classificazione dell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Sono le prime due cifre del codice ATECO, quelle che individuano la divisione, a determinare la classe di rischio: non serve scendere al dettaglio della sottocategoria a 5 o 6 cifre. Un’azienda con codice ATECO 56.10.11 (ristoranti con somministrazione) e una con codice 56.30.00 (bar) rientrano entrambe nella divisione 56, quindi nella stessa classe di rischio. Il calcolatore qui sotto fa il confronto automaticamente: basta inserire il codice.

Calcola la classe di rischio della tua attività

Inserisci il codice ATECO della tua attività — anche solo le prime due cifre — per sapere subito la classe di rischio e le ore di formazione specifica iniziale richieste.

Bastano le prime due cifre, quelle della divisione: ad esempio 56.
Consulta la tabella completa delle 87 divisioni ATECO

Fa eccezione la divisione 88 (assistenza sociale non residenziale): è classificata a rischio medio anche se rientra nella sezione R, complessivamente a rischio alto — l’unico caso in cui la divisione non segue la classificazione della propria macrosezione. Vale sempre il dato della divisione, non quello della macrosezione.

Divisione ATECOAttivitàClasse di rischio
01Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessiMedio
02Silvicoltura e utilizzo di aree forestaliMedio
03Pesca e acquacolturaMedio
05Estrazione di carbone e ligniteAlto
06Estrazione di petrolio greggio e gas naturaleAlto
07Estrazione di minerali metalliferiAlto
08Altre attività estrattiveAlto
09Attività dei servizi di supporto all’estrazioneAlto
10Produzione di prodotti alimentariAlto
11Produzione di bevandeAlto
12Produzione di prodotti del tabaccoAlto
13Fabbricazione di tessiliAlto
14Fabbricazione di articoli di abbigliamentoAlto
15Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materialiAlto
16Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccioAlto
17Fabbricazione di carta e di prodotti di cartaAlto
18Stampa e riproduzione di supporti registratiAlto
19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolioAlto
20Fabbricazione di prodotti chimiciAlto
21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceuticiAlto
22Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plasticheAlto
23Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferiAlto
24Fabbricazione di metalli di baseAlto
25Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzatureAlto
26Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e otticaAlto
27Fabbricazione di apparecchiature elettricheAlto
28Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.Alto
29Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchiAlto
30Fabbricazione di altri mezzi di trasportoAlto
31Fabbricazione di mobiliAlto
32Altre attività manifatturiereAlto
33Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiatureAlto
35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionataAlto
36Raccolta, trattamento e fornitura di acquaAlto
37Gestione delle reti fognarieAlto
38Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiutiAlto
39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiutiAlto
41Costruzione di edifici residenziali e non residenzialiAlto
42Ingegneria civileAlto
43Lavori di costruzione specializzatiAlto
46Commercio all’ingrossoBasso
47Commercio al dettaglioBasso
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotteMedio
50Trasporto marittimo e per vie d’acqua interneMedio
51Trasporto aereoMedio
52Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasportiMedio
53Attività postali e di corriereMedio
55Servizi di alloggioBasso
56Attività di servizi di ristorazioneBasso
58Attività editorialiBasso
59Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonoreBasso
60Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenutiBasso
61TelecomunicazioniBasso
62Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesseBasso
63Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazioneBasso
64Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensioneBasso
65Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorieBasso
66Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurativeBasso
68Attività immobiliariBasso
69Attività legali e di contabilitàBasso
70Attività di sedi centrali e consulenza gestionaleBasso
71Attività di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecnicheBasso
72Ricerca scientifica e sviluppoBasso
73Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioniBasso
74Altre attività professionali, scientifiche e tecnicheBasso
75Servizi veterinariBasso
77Attività di noleggio e leasing operativoBasso
78Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umaneBasso
79Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesseBasso
80Attività di investigazione e vigilanzaBasso
81Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggioBasso
82Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle impreseBasso
84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoriaMedio
85Istruzione e formazioneMedio
86Attività per la salute umanaAlto
87Attività di assistenza residenzialeAlto
88Attività di assistenza sociale non residenzialeMedio
90Attività di creazione artistica e rappresentazioni artisticheBasso
91Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturaliBasso
92Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardoBasso
93Attività sportive, di intrattenimento e divertimentoBasso
94Attività delle organizzazioni associativeBasso
95Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicliBasso
96Attività di servizi alla personaBasso
97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domesticoBasso
98Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenzeBasso
99Attività di organizzazioni e organismi extraterritorialiBasso

In caso di dubbio sul proprio codice, o se l’attività aziendale copre più divisioni contemporaneamente, la scelta più sicura resta far confermare la classe di rischio dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione sulla base del DVR: il calcolatore orienta, il DVR decide.

Chi può erogare la formazione specifica

La formazione specifica può essere tenuta da un formatore interno all’azienda — tipicamente il datore di lavoro stesso, se in possesso dei requisiti richiesti, o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione — oppure da un ente di formazione esterno. In entrambi i casi, chi eroga la formazione deve essere un formatore abilitato secondo i criteri di qualificazione previsti per chi insegna salute e sicurezza sul lavoro: non basta una preparazione generica in materia di sicurezza, né la sola competenza tecnica sui rischi trattati.

I criteri richiedono, per ciascuna delle aree tematiche insegnate (normativa e organizzativa; rischi tecnici e igienico-sanitari; comunicazione e didattica), il possesso di tre elementi: un titolo di studio o un percorso formativo coerente con la materia, un’esperienza documentata nell’area di competenza, e una preparazione specifica in didattica — maturata con esperienza d’aula o con un percorso dedicato alla formazione dei formatori. Un tecnico esperto sui rischi di un settore, senza questa componente didattica documentata, non è di per sé abilitato a tenere il corso.

Per le aziende che si rivolgono a un ente di formazione esterno, verificare la qualifica del singolo formatore che terrà il corso — non solo l’accreditamento dell’ente — è un controllo che vale la pena fare prima di iscrivere i lavoratori: la validità dell’attestato finale dipende anche da questo.

Formazione specifica a distanza: quando è ammessa

Per la formazione specifica iniziale, l’Accordo Stato-Regioni 2025 ammette la modalità e-learning asincrona solo per il rischio basso. Per rischio medio e alto, l’e-learning non è ammesso: restano disponibili la presenza fisica e la videoconferenza sincrona. Fa eccezione un caso circoscritto, non una regola generale: l’accordo lascia a Regioni e Province autonome la possibilità di individuare specifici progetti formativi in cui l’e-learning è ammesso anche per rischio medio e alto — un’eccezione da verificare presso l’ente regionale competente, caso per caso.

Vale anche il caso inverso rispetto a quello dei lavoratori d’ufficio descritto sopra: se un’azienda è complessivamente classificata a rischio basso ma alcuni lavoratori svolgono mansioni che li espongono a un rischio medio o alto, per questi lavoratori l’e-learning non è ammesso, anche se il resto dell’azienda può utilizzarlo. Anche qui conta la classe di rischio della mansione effettivamente svolta, non quella prevalente dell’azienda.

La regola cambia per l’aggiornamento: per la formazione specifica di aggiornamento, l’e-learning è ammesso per tutte e tre le classi di rischio, senza le limitazioni previste per la formazione iniziale.

Cosa tratta l’aggiornamento

A differenza della formazione generale, che non richiede un aggiornamento periodico, la formazione specifica va aggiornata ogni 5 anni con le 6 ore indicate sopra. Il contenuto dell’aggiornamento riguarda l’evoluzione dei rischi, delle normative e delle misure di prevenzione legate alla mansione, non una ripetizione del corso iniziale.

Cosa succede se il lavoratore cambia mansione

La formazione specifica è legata alla mansione svolta, non solo all’azienda. Se un lavoratore cambia mansione e questa comporta un’esposizione a rischi diversi da quelli già coperti, la formazione specifica va integrata per la parte non ancora trattata: non basta aver completato in passato un corso per una mansione diversa.

Se l’azienda ha reparti con rischi diversi

Non è raro che un’azienda abbia al proprio interno mansioni con classi di rischio diverse: un impiegato amministrativo a rischio basso e un addetto di produzione a rischio medio, ad esempio, sotto la stessa ragione sociale. In questi casi la classe di rischio non si applica all’azienda nel suo complesso, ma alla singola mansione: ogni lavoratore va formato in base ai rischi a cui è effettivamente esposto, non in base al codice ATECO prevalente dell’azienda. È il documento di valutazione dei rischi a fotografare, mansione per mansione, quale formazione serve a chi.

Da dove partire

Per le aziende classificate a rischio basso, AssoAdifer propone un corso di formazione specifica per rischio basso, pensato per uffici e attività amministrative. Per le aziende con lavoratori già formati che devono aggiornare la parte di formazione specifica, è disponibile un corso di aggiornamento della formazione specifica.

Chi non è ancora sicuro della classe di rischio della propria azienda, o cerca corsi per mansioni specifiche (ristorazione, magazzino, pulizie e altri profili), può consultare l’intera categoria dei corsi per lavoratori e preposti, oppure tornare alla pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro per orientarsi tra formazione generale, specifica e aggiornamenti.

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