Formazione lavoratori
Formazione specifica rischio basso medio alto: differenze
La formazione specifica dura 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio e 12 per l'alto. Il livello dipende dalla divisione del codice ATECO dell'attività, non dalla percezione del settore. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, uguale per tutte e tre le classi.
In sintesi
Cosa devi sapere subito
La formazione specifica dura 4 ore per il rischio basso, 8 per il medio e 12 per l'alto. Il livello dipende dalla divisione del codice ATECO dell'attività, non dalla percezione del settore. L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, uguale per tutte e tre le classi.
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La formazione specifica dei lavoratori non è uguale per tutte le aziende: cambia in base al livello di rischio della mansione, individuato attraverso il codice ATECO dell’attività. Le classi previste sono tre — basso, medio, alto — e a ciascuna corrisponde un numero di ore diverso: più il rischio è elevato, più ore di formazione sono richieste prima che il lavoratore possa essere adibito alla mansione.
Come si stabilisce il livello di rischio
Il livello di rischio non è una valutazione soggettiva fatta dall’azienda: è collegato al codice ATECO dell’attività svolta, secondo la classificazione ATECO 2025 — in vigore dal 1° gennaio 2025 e adottata operativamente dal 1° aprile 2025, al posto della precedente versione ATECO 2007 – aggiornamento 2022. È a questa classificazione che fa riferimento anche l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che dal 24 maggio 2026 regola in via esclusiva la formazione dei lavoratori. Un’azienda di commercio al dettaglio, ad esempio, rientra tipicamente nel rischio basso; un’attività di produzione industriale rientra più spesso nel rischio medio o alto, a seconda del comparto specifico.
È il datore di lavoro, supportato dal documento di valutazione dei rischi (DVR) e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a individuare la classe corretta prima di scegliere il corso.
Le tre classi di rischio e le ore di formazione
Rischio basso — 4 ore
Riguarda tipicamente uffici, commercio, attività amministrative, alcuni servizi. Richiede 4 ore di formazione specifica iniziale, oltre alle 4 ore di formazione generale comuni a tutti i lavoratori. Chi lavora prevalentemente al videoterminale o al banco vendita rientra quasi sempre in questa fascia — e lo stesso vale, contro l’intuizione comune, per bar, ristoranti e strutture ricettive: i servizi di alloggio e di ristorazione sono classificati a rischio basso.
Rischio medio — 8 ore
Comprende, tra gli altri, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca, il trasporto e il magazzinaggio, la pubblica amministrazione, l’istruzione e la formazione. Richiede 8 ore di formazione specifica iniziale, per coprire i rischi aggiuntivi legati alla mansione: movimentazione manuale dei carichi, uso di attrezzature, esposizione a rumore o a sostanze in quantità limitate.
Rischio alto — 12 ore
Riguarda i settori con maggiore esposizione a infortuni e malattie professionali: edilizia, alcune lavorazioni industriali, uso di macchinari e attrezzature complesse, esposizione ad agenti chimici o cancerogeni. Richiede 12 ore di formazione specifica iniziale, il monte ore più alto tra le tre classi, e in molti casi si affianca a formazione ulteriore legata all’uso di specifiche attrezzature (carrelli elevatori, ponteggi, impianti elettrici).
L’aggiornamento è uguale per tutte le classi
A differenza della formazione iniziale, che cresce con il rischio, l’aggiornamento periodico della formazione specifica è di 6 ore ogni 5 anni per tutte e tre le classi di rischio, basso compreso.
Chi lavora in ufficio dentro un’azienda a rischio medio o alto
L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 prevede un’eccezione utile per le aziende strutturate su più reparti: i lavoratori che non hanno mai accesso, nemmeno saltuario, ai reparti produttivi possono seguire il corso da rischio basso anche se l’azienda nel suo complesso è classificata a rischio medio o alto. Non è un automatismo: resta necessario che il DVR individui esplicitamente questo gruppo di lavoratori come esposto solo al rischio basso, altrimenti la riduzione delle ore non è difendibile in caso di controllo.
Trova il rischio della tua attività con il codice ATECO
Il modo più affidabile per individuare la classe di rischio non è affidarsi alla percezione del settore, ma verificare il codice ATECO dell’attività — quello indicato sulla visura camerale o sul certificato di attribuzione della partita IVA — e confrontarlo con la classificazione dell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.
Sono le prime due cifre del codice ATECO, quelle che individuano la divisione, a determinare la classe di rischio: non serve scendere al dettaglio della sottocategoria a 5 o 6 cifre. Un’azienda con codice ATECO 56.10.11 (ristoranti con somministrazione) e una con codice 56.30.00 (bar) rientrano entrambe nella divisione 56, quindi nella stessa classe di rischio. Il calcolatore qui sotto fa il confronto automaticamente: basta inserire il codice.
Calcola la classe di rischio della tua attività
Inserisci il codice ATECO della tua attività — anche solo le prime due cifre — per sapere subito la classe di rischio e le ore di formazione specifica iniziale richieste.
Consulta la tabella completa delle 87 divisioni ATECO
Fa eccezione la divisione 88 (assistenza sociale non residenziale): è classificata a rischio medio anche se rientra nella sezione R, complessivamente a rischio alto — l’unico caso in cui la divisione non segue la classificazione della propria macrosezione. Vale sempre il dato della divisione, non quello della macrosezione.
| Divisione ATECO | Attività | Classe di rischio |
|---|---|---|
| 01 | Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi | Medio |
| 02 | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali | Medio |
| 03 | Pesca e acquacoltura | Medio |
| 05 | Estrazione di carbone e lignite | Alto |
| 06 | Estrazione di petrolio greggio e gas naturale | Alto |
| 07 | Estrazione di minerali metalliferi | Alto |
| 08 | Altre attività estrattive | Alto |
| 09 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione | Alto |
| 10 | Produzione di prodotti alimentari | Alto |
| 11 | Produzione di bevande | Alto |
| 12 | Produzione di prodotti del tabacco | Alto |
| 13 | Fabbricazione di tessili | Alto |
| 14 | Fabbricazione di articoli di abbigliamento | Alto |
| 15 | Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali | Alto |
| 16 | Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio | Alto |
| 17 | Fabbricazione di carta e di prodotti di carta | Alto |
| 18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | Alto |
| 19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | Alto |
| 20 | Fabbricazione di prodotti chimici | Alto |
| 21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | Alto |
| 22 | Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche | Alto |
| 23 | Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | Alto |
| 24 | Fabbricazione di metalli di base | Alto |
| 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | Alto |
| 26 | Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica | Alto |
| 27 | Fabbricazione di apparecchiature elettriche | Alto |
| 28 | Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | Alto |
| 29 | Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | Alto |
| 30 | Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | Alto |
| 31 | Fabbricazione di mobili | Alto |
| 32 | Altre attività manifatturiere | Alto |
| 33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature | Alto |
| 35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | Alto |
| 36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | Alto |
| 37 | Gestione delle reti fognarie | Alto |
| 38 | Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti | Alto |
| 39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | Alto |
| 41 | Costruzione di edifici residenziali e non residenziali | Alto |
| 42 | Ingegneria civile | Alto |
| 43 | Lavori di costruzione specializzati | Alto |
| 46 | Commercio all’ingrosso | Basso |
| 47 | Commercio al dettaglio | Basso |
| 49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | Medio |
| 50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | Medio |
| 51 | Trasporto aereo | Medio |
| 52 | Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti | Medio |
| 53 | Attività postali e di corriere | Medio |
| 55 | Servizi di alloggio | Basso |
| 56 | Attività di servizi di ristorazione | Basso |
| 58 | Attività editoriali | Basso |
| 59 | Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | Basso |
| 60 | Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di contenuti | Basso |
| 61 | Telecomunicazioni | Basso |
| 62 | Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse | Basso |
| 63 | Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione | Basso |
| 64 | Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione | Basso |
| 65 | Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie | Basso |
| 66 | Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | Basso |
| 68 | Attività immobiliari | Basso |
| 69 | Attività legali e di contabilità | Basso |
| 70 | Attività di sedi centrali e consulenza gestionale | Basso |
| 71 | Attività di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche | Basso |
| 72 | Ricerca scientifica e sviluppo | Basso |
| 73 | Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni | Basso |
| 74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | Basso |
| 75 | Servizi veterinari | Basso |
| 77 | Attività di noleggio e leasing operativo | Basso |
| 78 | Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane | Basso |
| 79 | Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse | Basso |
| 80 | Attività di investigazione e vigilanza | Basso |
| 81 | Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio | Basso |
| 82 | Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | Basso |
| 84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | Medio |
| 85 | Istruzione e formazione | Medio |
| 86 | Attività per la salute umana | Alto |
| 87 | Attività di assistenza residenziale | Alto |
| 88 | Attività di assistenza sociale non residenziale | Medio |
| 90 | Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche | Basso |
| 91 | Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali | Basso |
| 92 | Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo | Basso |
| 93 | Attività sportive, di intrattenimento e divertimento | Basso |
| 94 | Attività delle organizzazioni associative | Basso |
| 95 | Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli | Basso |
| 96 | Attività di servizi alla persona | Basso |
| 97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico | Basso |
| 98 | Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze | Basso |
| 99 | Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali | Basso |
In caso di dubbio sul proprio codice, o se l’attività aziendale copre più divisioni contemporaneamente, la scelta più sicura resta far confermare la classe di rischio dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione sulla base del DVR: il calcolatore orienta, il DVR decide.
Chi può erogare la formazione specifica
La formazione specifica può essere tenuta da un formatore interno all’azienda — tipicamente il datore di lavoro stesso, se in possesso dei requisiti richiesti, o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione — oppure da un ente di formazione esterno. In entrambi i casi, chi eroga la formazione deve essere un formatore abilitato secondo i criteri di qualificazione previsti per chi insegna salute e sicurezza sul lavoro: non basta una preparazione generica in materia di sicurezza, né la sola competenza tecnica sui rischi trattati.
I criteri richiedono, per ciascuna delle aree tematiche insegnate (normativa e organizzativa; rischi tecnici e igienico-sanitari; comunicazione e didattica), il possesso di tre elementi: un titolo di studio o un percorso formativo coerente con la materia, un’esperienza documentata nell’area di competenza, e una preparazione specifica in didattica — maturata con esperienza d’aula o con un percorso dedicato alla formazione dei formatori. Un tecnico esperto sui rischi di un settore, senza questa componente didattica documentata, non è di per sé abilitato a tenere il corso.
Per le aziende che si rivolgono a un ente di formazione esterno, verificare la qualifica del singolo formatore che terrà il corso — non solo l’accreditamento dell’ente — è un controllo che vale la pena fare prima di iscrivere i lavoratori: la validità dell’attestato finale dipende anche da questo.
Formazione specifica a distanza: quando è ammessa
Per la formazione specifica iniziale, l’Accordo Stato-Regioni 2025 ammette la modalità e-learning asincrona solo per il rischio basso. Per rischio medio e alto, l’e-learning non è ammesso: restano disponibili la presenza fisica e la videoconferenza sincrona. Fa eccezione un caso circoscritto, non una regola generale: l’accordo lascia a Regioni e Province autonome la possibilità di individuare specifici progetti formativi in cui l’e-learning è ammesso anche per rischio medio e alto — un’eccezione da verificare presso l’ente regionale competente, caso per caso.
Vale anche il caso inverso rispetto a quello dei lavoratori d’ufficio descritto sopra: se un’azienda è complessivamente classificata a rischio basso ma alcuni lavoratori svolgono mansioni che li espongono a un rischio medio o alto, per questi lavoratori l’e-learning non è ammesso, anche se il resto dell’azienda può utilizzarlo. Anche qui conta la classe di rischio della mansione effettivamente svolta, non quella prevalente dell’azienda.
La regola cambia per l’aggiornamento: per la formazione specifica di aggiornamento, l’e-learning è ammesso per tutte e tre le classi di rischio, senza le limitazioni previste per la formazione iniziale.
Cosa tratta l’aggiornamento
A differenza della formazione generale, che non richiede un aggiornamento periodico, la formazione specifica va aggiornata ogni 5 anni con le 6 ore indicate sopra. Il contenuto dell’aggiornamento riguarda l’evoluzione dei rischi, delle normative e delle misure di prevenzione legate alla mansione, non una ripetizione del corso iniziale.
Cosa succede se il lavoratore cambia mansione
La formazione specifica è legata alla mansione svolta, non solo all’azienda. Se un lavoratore cambia mansione e questa comporta un’esposizione a rischi diversi da quelli già coperti, la formazione specifica va integrata per la parte non ancora trattata: non basta aver completato in passato un corso per una mansione diversa.
Se l’azienda ha reparti con rischi diversi
Non è raro che un’azienda abbia al proprio interno mansioni con classi di rischio diverse: un impiegato amministrativo a rischio basso e un addetto di produzione a rischio medio, ad esempio, sotto la stessa ragione sociale. In questi casi la classe di rischio non si applica all’azienda nel suo complesso, ma alla singola mansione: ogni lavoratore va formato in base ai rischi a cui è effettivamente esposto, non in base al codice ATECO prevalente dell’azienda. È il documento di valutazione dei rischi a fotografare, mansione per mansione, quale formazione serve a chi.
Da dove partire
Per le aziende classificate a rischio basso, AssoAdifer propone un corso di formazione specifica per rischio basso, pensato per uffici e attività amministrative. Per le aziende con lavoratori già formati che devono aggiornare la parte di formazione specifica, è disponibile un corso di aggiornamento della formazione specifica.
Chi non è ancora sicuro della classe di rischio della propria azienda, o cerca corsi per mansioni specifiche (ristorazione, magazzino, pulizie e altri profili), può consultare l’intera categoria dei corsi per lavoratori e preposti, oppure tornare alla pagina dedicata alla sicurezza sul lavoro per orientarsi tra formazione generale, specifica e aggiornamenti.
Percorso collegato
Trova il corso sicurezza più adatto
Accedi alla pillar dedicata alla sicurezza sul lavoro e scegli il percorso in base a ruolo, rischio, mansione e aggiornamento.

