Formazione lavoratori

Videoconferenza sincrona: è valida per la sicurezza?

La videoconferenza sincrona — docente e partecipanti collegati in tempo reale e in grado di interagire — è equiparata alla formazione in aula per gran parte dei corsi di sicurezza. È diversa dall'e-learning asincrono puro, che ha margini di utilizzo più limitati a seconda del corso.

In sintesi

Cosa devi sapere subito

La videoconferenza sincrona — docente e partecipanti collegati in tempo reale e in grado di interagire — è equiparata alla formazione in aula per gran parte dei corsi di sicurezza. È diversa dall'e-learning asincrono puro, che ha margini di utilizzo più limitati a seconda del corso.

Nota di trasparenza

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Chi deve organizzare la formazione sulla sicurezza per lavoratori distribuiti su più sedi si chiede spesso se un corso in videoconferenza abbia lo stesso valore di uno in aula. Risposta diretta: la videoconferenza sincrona — con docente e partecipanti collegati in tempo reale, in grado di interagire tra loro — è equiparata alla formazione in presenza per gran parte dei percorsi di sicurezza. È diversa, invece, dall’e-learning asincrono puro, che ha margini di utilizzo più limitati.

Videoconferenza sincrona ed e-learning: non sono la stessa cosa

La videoconferenza sincrona prevede un docente che tiene la lezione in un orario stabilito, con i partecipanti collegati in diretta, in grado di fare domande e di essere visti e sentiti. L’e-learning asincrono, invece, è un percorso che il lavoratore segue nei tempi e nei modi che preferisce, senza un’interazione diretta e in tempo reale con un docente. Sono due modalità diverse, con requisiti normativi diversi: la prima è equiparabile, a certe condizioni, alla formazione in presenza; la seconda ha un margine di utilizzo più ristretto, tipicamente limitato alla sola formazione generale.

Cosa richiede la normativa per considerarla valida

Perché la videoconferenza sincrona sia equiparata alla formazione in presenza, servono alcune condizioni: la possibilità per i partecipanti di interagire con il docente in tempo reale, la verifica della presenza effettiva per tutta la durata del corso — non solo all’accesso iniziale — e un sistema che documenti la partecipazione, ad esempio attraverso un registro elettronico o verifiche periodiche durante la sessione. Un corso videoregistrato guardato in differita, anche se il video è lo stesso, non soddisfa questi requisiti.

Per quali corsi è ammessa

La formazione generale dei lavoratori si presta bene alla videoconferenza sincrona, così come buona parte della formazione specifica per rischio basso e medio. Per i corsi con una componente pratica rilevante — antincendio, primo soccorso, uso di attrezzature — la parte pratica resta legata alla presenza fisica: esercitazioni con l’estintore, manovre di rianimazione o utilizzo di un carrello elevatore non sono simulabili a distanza, per quanto la parte teorica dello stesso corso possa essere seguita in videoconferenza.

Vale anche per RSPP, dirigenti, preposti e RLS

Il principio della videoconferenza sincrona equiparata alla presenza non riguarda solo la formazione dei lavoratori: si applica, con le stesse condizioni di interazione e verifica della presenza, anche alla formazione e all’aggiornamento di RSPP, dirigenti, preposti e RLS. Cambia il contenuto del corso, non la logica con cui la modalità a distanza viene considerata equivalente all’aula. Per l’aggiornamento di RSPP e ASPP, in particolare, la normativa ammette esplicitamente l’e-learning per l’intero monte ore: non serve nemmeno la componente sincrona della videoconferenza. Per la formazione specifica dei lavoratori, invece, l’ammissibilità dell’e-learning dipende dalla classe di rischio e dal modulo trattato, e va verificata caso per caso: non è corretto affermare né che sia sempre vietato, né che sia sempre ammesso.

Cosa conservare come prova della modalità

In caso di controllo, non basta l’attestato finale a dimostrare che la formazione è stata erogata correttamente in videoconferenza sincrona: è utile che l’azienda conservi anche la documentazione della piattaforma utilizzata, il registro delle presenze con gli orari di collegamento e, se previsto dal fornitore, le eventuali verifiche di apprendimento svolte durante il percorso. È una documentazione che raramente viene richiesta esplicitamente, ma che diventa importante se la validità del corso viene messa in discussione.

I vantaggi per le aziende con più sedi

Per le aziende con lavoratori distribuiti su più sedi o regioni, la videoconferenza sincrona permette di formare tutti i dipendenti nello stesso momento, con lo stesso docente e gli stessi contenuti, senza organizzare trasferte o duplicare le sessioni in aula. È una soluzione che riduce i tempi di fermo dell’attività, mantenendo lo stesso livello di verifica e interazione richiesto dalla formazione in presenza.

Cosa verificare prima di scegliere un corso online

Non tutti i corsi proposti come “online” rispettano automaticamente i requisiti della videoconferenza sincrona: prima di iscrivere i propri lavoratori, vale la pena verificare che il fornitore garantisca l’interazione in tempo reale con un docente, la verifica di presenza continua e il rilascio di un attestato che documenti correttamente la modalità di erogazione. È un controllo che protegge l’azienda in caso di verifica successiva sulla validità della formazione erogata.

Da dove iniziare

AssoAdifer eroga in videoconferenza sincrona sia la formazione generale dei lavoratori sia percorsi di formazione specifica per i diversi livelli di rischio, con sessioni programmate periodicamente. L’elenco completo delle date disponibili è raccolto nella categoria corsi sicurezza in videoconferenza. Per un quadro complessivo sugli altri percorsi formativi dell’hub sicurezza resta il riferimento la pagina sicurezza sul lavoro.

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