Rischi specifici
Stress lavoro-correlato: la valutazione è obbligatoria
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è obbligatoria per tutti i datori di lavoro, senza soglie dimensionali né esenzioni di settore. Fa parte della valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e deve risultare dal documento di valutazione dei rischi.
In sintesi
Cosa devi sapere subito
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è obbligatoria per tutti i datori di lavoro, senza soglie dimensionali né esenzioni di settore. Fa parte della valutazione dei rischi prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e deve risultare dal documento di valutazione dei rischi.
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La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è obbligatoria per tutti i datori di lavoro, senza soglie dimensionali e senza esenzioni di settore. Non è una buona pratica né un adempimento riservato alle grandi aziende: è parte integrante della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, e come tale deve risultare dal documento di valutazione dei rischi.
Cosa dice esattamente la norma
L’articolo 28, comma 1, impone di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e cita espressamente tra questi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, rinviando ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Il richiamo all’accordo europeo è importante perché definisce il perimetro: lo stress lavoro-correlato è la condizione che si manifesta quando le richieste dell’ambiente di lavoro eccedono la capacità del lavoratore di farvi fronte. Non è una diagnosi clinica individuale e non è compito del datore di lavoro accertarla: l’oggetto della valutazione sono le condizioni organizzative, non lo stato psicologico delle singole persone.
Un obbligo che riguarda l’organizzazione, non le persone
È la distinzione che rende difendibile — o indifendibile — una valutazione. Si valutano i gruppi omogenei di lavoratori, non i singoli. Si guardano i turni, i carichi, l’autonomia decisionale, la chiarezza dei ruoli, la gestione dei cambiamenti organizzativi, le relazioni interne.
Chi imposta la valutazione come una raccolta di stati d’animo individuali sbaglia il metodo e produce un documento che non regge a un controllo.
Come si fa: le quattro fasi della metodologia INAIL
La normativa non impone un metodo unico, ma la metodologia elaborata dall’INAIL è quella di riferimento e la più difendibile in sede di verifica. Si articola in quattro fasi.
1. Fase propedeutica
Si costituisce il gruppo di gestione della valutazione, si individuano i gruppi omogenei di lavoratori, si definisce il piano valutativo e la strategia di comunicazione verso i lavoratori.
2. Valutazione preliminare
Si analizzano gli eventi sentinella — indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti disciplinari, segnalazioni del medico competente — e si rilevano gli indicatori di contenuto e di contesto del lavoro tramite una lista di controllo.
3. Valutazione approfondita
Si attiva solo se la valutazione preliminare ha rilevato elementi di rischio. Rileva la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso questionari, focus group o interviste semi-strutturate. Non è un passaggio obbligatorio in ogni azienda: è la conseguenza di un esito.
4. Pianificazione degli interventi
Si individuano e si programmano le misure correttive, con responsabilità e tempi. È la fase che dà senso a tutto il resto: una valutazione che rileva un rischio e non produce interventi è un documento incompleto.
Ogni quanto va aggiornata
Non esiste una periodicità fissa, ed è un punto su cui circola parecchia disinformazione. L’aggiornamento della valutazione dei rischi — inclusa la parte sullo stress — è occasionato dagli eventi previsti dall’articolo 29, comma 3: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, evoluzione della tecnica, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
Chi scrive che “va rifatta ogni due anni” o “ogni anno” sta riportando una prassi, non una norma. La prassi di rivederla periodicamente è ragionevole; presentarla come obbligo di legge non è corretto.
Cosa succede se manca
Lo stress lavoro-correlato non ha una sanzione propria: rileva come carenza del documento di valutazione dei rischi.
- Se il DVR manca del tutto, si applica l’articolo 55, comma 1, lettera a): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
- Se il DVR esiste ma è incompleto, gli importi variano a seconda dell’elemento mancante: l’articolo 55, comma 3, prevede un’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro; il comma 4 un’ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro.
Un aspetto che conviene conoscere: l’accertamento non fa scegliere tra pagare e mettersi in regola. La procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994 impone di regolarizzare entro un termine e, una volta regolarizzato, di versare comunque un quarto del massimo dell’ammenda.
Il collegamento con la formazione obbligatoria
Lo stress lavoro-correlato non è solo un adempimento documentale: compare tra i contenuti formativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025 per il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione, insieme agli altri fattori di rischio psicosociale. Compare anche nei programmi della formazione specifica dei lavoratori, dove i rischi da fattori psicosociali sono espressamente elencati tra i contenuti minimi.
In altre parole: la valutazione produce un obbligo, e l’obbligo produce contenuti formativi da erogare. Le due cose vanno tenute allineate.
Da dove iniziare
Per inquadrare normativa e metodo di valutazione è disponibile il corso sul rischio stress lavoro-correlato: normativa e valutazione. Sul versante organizzativo, che è quello su cui si interviene concretamente dopo la valutazione, c’è il corso sul benessere organizzativo nei contesti di lavoro. Per il quadro complessivo degli obblighi in materia di sicurezza resta il riferimento l’hub sicurezza sul lavoro.
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